IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICACODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA IN VIGORE FINO AL 16/12/2006
TITOLO I -OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONEDefinizione indiceIl Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione. Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. Art. 2 Potestà disciplinare - Sanzioni indiceL'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal
presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque
disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili
con le sanzioni disciplinari previste dalla legge. TITOLO II - DOVERI GENERALI DEL MEDICOCAPO I - INDIPENDENZA E DIGNITA' DELLA PROFESSIONEArt. 3 Doveri del medico indiceDovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica
dell'Uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della
dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza,
di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di
pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o
sociali nelle quali opera. Art. 4 Libertà e indipendenza della professione indiceL'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione. Art. 5 Esercizio dell'attività professionale indiceIl medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze
scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio
il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della
dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura. Art. 6 Limiti dell'attività professionale indiceIn nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale. CAPO II - PRESTAZIONI D'URGENZAArt. 7 Obbligo di intervento indiceIl medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza. Art. 8 Calamità indiceIl medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi comunque a disposizione dell’Autorità competente. CAPO III - OBBLIGHI PECULIARI DEL MEDICO Art. 9 Segreto professionale indiceIl medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che
può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il
massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel
rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. Art. 10 Documentazione e tutela dei dati indiceIl medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della
documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici
o sistemi informatici. Art. 11 Comunicazione e diffusione di dati indiceNella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche
se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve
porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto
professionale. CAPO IV - ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI TERAPEUTICI
Art. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico indiceLa
prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la
responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a
una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Art. 13 Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo indiceLa potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e
della dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito della
diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando,
comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il
cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede
l'acquisizione del consenso. Art. 14 Accanimento diagnostico-terapeutico indiceIl medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita. Art. 15 Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica indiceI trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze. CAPO V - OBBLIGHI PROFESSIONALI Art. 16 Aggiornamento e formazione professionale permanente indiceIl medico ha l’obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico. TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINOCAPO I - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTOArt. 17 Rispetto dei diritti del cittadino indiceIl medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. Art. 18 Competenza professionale indiceIl medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo
obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Art. 19 Rifiuto d'opera professionale indiceIl medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita. Art. 20 Continuità delle cure indiceIl medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure. Art. 21 Documentazione clinica indiceIl medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. Art. 22 Certificazione indiceIl medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino
certificati relativi al suo stato di salute. Art 23 Cartella clinica indiceLa cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. CAPO II - DOVERI DEL MEDICO E DIRITTI DEL CITTADINOArt. 24 Libera scelta del medico e del luogo di cura indiceLa libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio
fondamentale del rapporto medico-paziente. Art. 25 Sfiducia del cittadino indiceQualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato. Art. 26 Soccorso d'urgenza indiceIl medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure. Art. 27 Fornitura di medicinali indiceIl medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo oneroso. Art. 28 Comparaggio indiceOgni forma di comparaggio è vietata. CAPO III - DOVERI DEL MEDICO VERSO I MINORI, GLI ANZIANI E I DISABILIArt. 29 Assistenza indiceIl medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile,
in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel
quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute,
ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli
obblighi di referto o di denuncia all’autorità giudiziaria nei casi
specificatamente previsti dalla legge. CAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSOArt. 30 Informazioni al cittadino indiceIl medico deve fornire al paziente la più idonea informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;
il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di
comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche. Art. 31 Informazione a terzi indiceL'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente
espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè sia in
grave pericolo la salute o la vita di altri. Art. 32 Acquisizione del consenso indiceIl medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza
l’acquisizione del consenso informato del Art. 33 Consenso del legale rappresentante indiceAllorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato, il consenso
agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati
sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. Art. 34 Autonomia del cittadino indiceIl medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e
dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente
espressa dalla persona. Art. 35 Assistenza d'urgenza indiceAllorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili. CAPO V - ASSISTENZA AI MALATI INGUARIBILIArt. 36 Eutanasia indiceIl medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte. Art. 37 Assistenza al malato inguaribile indiceIn caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase
terminale, il medico deve limitare la sua opera all'assistenza morale e alla
terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti
appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita. CAPO VI - TRAPIANTIArt. 38 Prelievo di parti di cadavere indiceIl prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere
effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore. Art. 39 Prelievo di organi e tessuti da persona vivente indiceIl prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo se
diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se non
produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del
donatore, fatte salve le previsioni normative in materia. CAPO VII - SESSUALITA' E RIPRODUZIONEArt. 40 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione indiceIl medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione
cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel
rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta
informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Art. 41 Interruzione volontaria di gravidanza indiceL’interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla
legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se compiuta a scopo
di lucro. Art. 42 Fecondazione assistita indice Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita
hanno lo scopo di ovviare alla sterilità. CAPO VIII - SPERIMENTAZIONEArt. 43 Interventi sul genoma e sull'embrione umano indiceOgni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla
correzione di condizioni patologiche. Art. 44 Test genetici predittivi indiceNon sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare o
predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente richiesti,
per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre del concepito, che hanno
diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e oggettiva
illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi della
gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della
vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia. Art. 45 Sperimentazione scientifica indiceIl progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo. Art. 46 Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo indiceLa ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi
all'inderogabile principio dell'inviolabilità, dell'integrità psicofisica e
della vita della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in
esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e
consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui
benefici previsti, nonchè sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto
stesso di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione. Art. 47 Sperimentazione clinica indiceLa sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona pratica clinica, può
essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia
razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o
terapeutica per i cittadini interessati. Art. 48 Sperimentazione sull'animale indiceLa sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico. CAPO IX - TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTA' PERSONALEArt. 49 Obblighi del medico indiceIl medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà
personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi
restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni. Art. 50 Tortura e trattamenti disumani indiceIl medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o
semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o ad atti di
tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Art. 51 Rifiuto consapevole di nutrirsi indiceQuando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla. CAPO X - ONORARI PROFESSIONALIArt. 52 Onorari professionali indiceNell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa
diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo
professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte all'interno
di società di professionisti o a favore della mutualità volontaria compresa
l'attività libero professionale intramoenia, esercitata dai medici dipendenti
delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, che si configuri
come libera professione. CAPO XI - PUBBLICITA' IN MATERIA SANITARIA E INFORMAZIONE AL PUBBLICOArt. 53 Pubblicità in materia sanitaria indiceSono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità
personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella quale presta
la sua opera. Art. 54 Informazione sanitaria indiceL’informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della
pubblicità commerciale. Art. 55 Scoperte scientifiche indiceIl medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze. Art. 56 Divieto di patrocinio indiceIl medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio e avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale. TITOLO IV - RAPPORTI CON I COLLEGHICAPO I - SOLIDARIETA' TRA MEDICIArt. 57 Rispetto reciproco indiceIl rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e
della considerazione della rispettiva attività professionale. Art. 58 Rapporti con il medico curante indiceIl medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero. CAPO II - CONSULENZA E CONSULTOArt. 59 Consulenza e consulto indiceIl medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza
presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati
quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso, qualora la complessità
del caso clinico o l'interesse del malato esigano il ricorso a specifiche
competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche. Art. 60 Divergenza tra curante e consulente indiceI giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono
rispettare la dignità sia del curante che del consulente. CAPO III - ALTRI RAPPORTI TRA MEDICIArt. 61 Supplenza indiceIl medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità terapeutica. Art. 62 Medico curante e ospedaliero indiceTra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica. Art. 63 Giudizio clinico - Rispetto della professionalità indiceI giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti
clinico-ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la dimissione del
malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione professionale dei
medici curanti. CAPO IV - MEDICINA LEGALEArt. 64 Compiti e funzioni medico-legali indiceNell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il
medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili,
amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono
comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le
esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità
scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente Codice di
Deontologia Medica. Art. 65 Visite fiscali indiceNell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico:
In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al medico curante. CAPO V - RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALEArt. 66 Doveri di collaborazione indiceIl medico è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità
nei rapporti con il proprio Ordine professionale, tra l'altro ottemperando alle
convocazioni del Presidente. TITOLO V - RAPPORTI CON I TERZICAPO I - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALEArt. 67 Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale indiceGli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività
professionale in forma singola o associata, utilizzando strutture di società
per la prestazione di servizi, devono essere approvati dagli Ordini, se conformi
alle regole della deontologia professionale, che gli Ordini sono tenuti a far
osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla
Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la
notificazione dello statuto all'Ordine competente per territorio. Art. 68 Rapporto con altre professioni sanitarie indiceIl medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre
professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo
industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale. TITOLO VI - RAPPORTI CON IL SERVIZIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATICAPO I - OBBLIGHI DEONTOLOGICI DEL MEDICO A RAPPORTO DI IMPIEGO O CONVENZIONATOArt. 69 Medico dipendente o convenzionato indiceIl medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione,
nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà
disciplinare dell’Ordine anche in adempimento degli obblighi connessi al
rapporto di impiego o convenzionale. Art. 70 Direzione sanitaria indiceIl medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria nelle
strutture pubbliche o private deve garantire, nell’espletamento della sua
attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa
dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della struttura in
cui opera. Art. 71 Collegialità indiceNella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di collegialità e di collaborazione. Art. 72 Eccesso di prestazioni indiceIl medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in
cui opera ogni garanzia affinchè le modalità del suo impegno non incidano
negativamente sulla qualità e l’equità delle prestazioni, nonché sul
rispetto delle norme deontologiche. Art. 73 Conflitto di interessi indiceIl medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria attività libero-professionale. CAPO II - MEDICINA DELLO SPORTArt. 74 Accertamento della idoneità fisica indiceLa valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata
a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica
del soggetto. Art. 75 Idoneità - Valutazione medica indiceIl medico ha l’obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un
soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la
prestazione agonistica. Art. 76 Doping indiceIl medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto. CAPO III - TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVAArt. 77 Attività nell'interesse delle collettività indiceIl medico è tenuto a partecipare all'attività e ai programmi di tutela della salute nell'interesse della collettività. Art. 78 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie indiceIl medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato. Art. 79 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso indiceL’impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi nell’aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio. DISPOSIZIONE FINALE
Disposizione finale indiceGli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a
inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice di Deontologia Medica e a tenere
periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento.
TITOLO I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONEArt. 2 Potestà disciplinare -Sanzioni TITOLO II - DOVERI GENERALI DEL MEDICOCAPO I - INDIPENDENZA E DIGNITA' DELLA PROFESSIONEArt. 4 Libertà e indipendenza della professione Art. 5 Esercizio dell'attività professionale Art. 6 Limiti dell'attività professionale CAPO II - PRESTAZIONI D'URGENZACAPO III - OBBLIGHI PECULIARI DEL MEDICOArt. 10 Documentazione e tutela dei dati Art. 11 Comunicazione e diffusione di dati CAPO IV - ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI TERAPEUTICIArt. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico Art. 13 Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo Art. 14 Accanimento diagnostico-terapeutico Art. 15 Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica CAPO V - OBBLIGHI PROFESSIONALIArt. 16 Aggiornamento e formazione professionale permanente TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINOCAPO I - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTOArt. 17 Rispetto dei diritti del cittadino Art. 18 Competenza professionale Art. 19 Rifiuto d'opera professionale Art. 21 Documentazione clinica CAPO II - DOVERI DEL MEDICO E DIRITTI DEL CITTADINOArt. 24 Libera scelta del medico e del luogo di cura Art. 25 Sfiducia del cittadino Art. 27 Fornitura di medicinali CAPO III - DOVERI DEL MEDICO VERSO I MINORI, GLI ANZIANI E I DISABILICAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSOArt. 30 Informazioni al cittadino Art. 32 Acquisizione del consenso Art. 33 Consenso del legale rappresentante Art 34 Autonomia del cittadino CAPO V - ASSISTENZA AI MALATI INGUARIBILIArt, 37 Assistenza al malato inguaribile CAPO VI - TRAPIANTIArt, 38 Prelievo di parti di cadavere Art. 39 Prelievo di organi e tessuti da persona vivente CAPO VII - SESSUALITA' E RIPRODUZIONEArt. 40 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione Art. 41 Interruzione volontaria di gravidanza Art. 42 Fecondazione assistita CAPO VIII - SPERIMENTAZIONEArt. 43 Interventi sul genoma e sull'embrione umano Art. 44 Test genetici predittivi Art. 45 Sperimentazione scientifica Art. 46 Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo Art. 47 Sperimentazione clinica Art. 48 Sperimentazione sull'animale CAPO IX - TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTA' PERSONALEArt. 50 Tortura e trattamenti disumani Art. 51 Rifiuto consapevole di nutrirsi CAPO X - ONORARI PROFESSIONALICAPO XI - PUBBLICITA' IN MATERIA SANITARIA E INFORMAZIONE AL PUBBLICOArt. 53 Pubblicità in materia sanitaria Art. 54 Informazione sanitaria TITOLO IV - RAPPORTI CON I COLLEGHICAPO I - SOLIDARIETA' TRA MEDICIArt. 58 Rapporti con il medico curante CAPO II - CONSULENZA E CONSULTOArt. 60 Divergenza tra curante e consulente CAPO III - ALTRI RAPPORTI TRA MEDICIArt. 62 Medico curante e ospedaliero Art. 63 Giudizio clinico - Rispetto della professionalità CAPO IV - MEDICINA LEGALEArt. 64 Compiti e funzioni medico-legali CAPO V - RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALEArt. 66 Doveri di collaborazione TITOLO V - RAPPORTI CON I TERZICAPO I - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALEArt. 67 Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale Art. 68 Rapporto con le altre professioni sanitarie TITOLO VI - RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATICAPO I - OBBLIGHI DEONTOLOGICI DEL MEDICO A RAPPORTO DI IMPIEGO O CONVENZIONATOArt. 69 Medico dipendente o convenzionato Art. 72 Eccesso di prestazioni Art. 73 Conflitto di interessi CAPO II - MEDICINA DELLO SPORTArt. 74 Accertamento della idoneità fisica Art. 75 Idoneità - Valutazione medica CAPO III - TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVAArt. 77 Attività nell'interesse della collettività Art. 78 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie Art. 79 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso |