Statuto Promed Galileo

Art. 1 "Denominazione" 

E' costituita in Pisa l'associazione denominata "Promed Galileo" di seguito denominata "Associazione".

Art. 2 "Sede" 

L'Associazione ha sede legale provvisoriamente in Pisa via del Borghetto numero civico settantasette.

Art. 3 "Durata" 

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 2090. Alla scadenza essa s'intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio, se non interverrà disdetta da notificare agli associati almeno centottanta giorni prima della scadenza del termine di durata inizialmente prevista o prorogato.

Art. 4 "Scopo-Oggetto" 

L'Associazione è interdisciplinare e non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione, sostegno e valorizzazione professionale dei medici e dei cultori delle discipline mediche ed affini, di formazione e ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario. Le suddette attività sono finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate; Le prestazioni degli associati in favore dell'Associazione potranno avvenire in forma di collaborazione autonoma. La tutela degli associati viene esercitata dall'Associazione nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto e di eventuali Regolamenti. Le adesioni ad organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. Oggetto dell'Associazione è ogni attività e quant'altro nel tempo sia funzionale ed idoneo ad elevare qualitativamente l'attività professionale dei medici. In particolare l'Associazione si propone di realizzare il seguente oggetto:

  • la promozione di rapporti e/o accordi con altre società, associazioni ed organismi scientifici aventi scopi affini e/o complementari a quelli dell'Associazione; 

  • l'organizzazione e realizzazione di attività scientifiche e di ricerca finalizzate, la gestione di studi epidemiologici, clinici, di farmaco - sorveglianza, di farmaco - economia, raccolta ed elaborazione di dati, anche per conto terzi; 

  • la promozione e l'istituzione di borse di studio, di viaggio o soggiorno, di premi e compensi per studi e ricerche; 

  • la realizzazione di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa di educazione medica continua la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale e di convegni nel campo delle scienze biomediche ed affini, anche fruibili a distanza mediante mezzi telematici e/o di stampa o di comunicazione, la promozione di scambi culturali, l'organizzazione di dibattiti e convegni e la pubblicazione di documenti scientifici e di materiali divulgativi; 

  • la creazione di una Organizzazione Dipartimentale per la didattica e la ricerca anche nella Medicina del Territorio; 

  • l'educazione sanitaria della popolazione organizzando, direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti terzi, incontri rivolti al pubblico e diffusi anche mediante mezzi di telecomunicazione e di informazione; 

  • la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati alla pubblicazione di articoli, riviste e periodici in ambito scientifico biomedico e la cura della pubblicazione di materiali aventi preminente carattere scientifico e culturale in ambito biomedico quali: riviste periodiche, libri, enciclopedie, edizioni multimediali e telematiche; 

  • la cura e la realizzazione di iniziative editoriali per lo sviluppo della professione medica e della ricerca scientifica biomedica, anche attraverso convenzioni con enti, società o istituzioni pubblici e privati; 

  • l'espressione di pareri su aspetti della Medicina inerenti la Bioetica e le Biotecnologie e le informazioni mediche rivolte al pubblico; 

  • la stipula di convenzioni sia con università italiane e/o estere, sia con altri enti o soggetti, pubblici e privati, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; 

  • la collaborazione con il Ministero della salute, le regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitari, pubblici e privati, associazioni e scuole; 

  • la formulazione di linee guida in collaborazione con l' Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M. e con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati; 

  • l'implementazione, anche mediante procedure di "outsourcing", di sistemi di verifica riguardanti la tipologia e la qualita' delle attivita' svolte; 

  • la tutela, con l'esclusione di quella sindacale, del prestigio e della dignità professionale degli associati, il conferimento di rappresentanze, la nomina di commissari e concessionari.

Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione può avvalersi di consulenti, anche esterni, cui affidare compiti inerenti od affini alle finalità sociali. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti necessari od utili alla realizzazione degli scopi associativi.

Art. 5 "Limitazioni" 

L'Associazione non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua; le attività sociali saranno finanziate attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), anche se forniti attraverso soggetti collegati; le attività di educazione medica continua (ECM) saranno autofinanziate o finanziate con i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. L'Associazione non esercita alcuna funzione di tipo sindacale. E' vietato all'associato di porre in essere qualsiasi comportamento che possa recar danno all'Associazione o che possa configurarsi come contrario ai regolamenti dell'Associazione, o comunque lesivo nei confronti degli altri associati.

Art. 6 "Associati" 

Dell'Associazione fanno parte coloro che hanno proceduto alla sua costituzione e tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, ne faranno richiesta, essendo esclusa ogni discriminazione di tipo personale e/o legata all'ambito lavorativo. Chi intenda essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda contenente i seguenti elementi: 

  • dati identificativi del candidato associato; 

  • impegno al versamento della quota di iscrizione, se dovuta; 

  • dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi; 

  • impegno a non porre in essere qualsiasi comportamento che possa recar danno all'Associazione o che possa configurarsi come contrario allo statuto ed ai regolamenti dell'Associazione o comunque lesivo nei confronti degli altri associati; 

  • liberatoria circa il trattamento dei dati personali finalizzato all' iscrizione dell'associando ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

Dell'Associazione possono far parte : 

  • Medici; 

  • Professionisti, anche non laureati in medicina e chirurgia, purché con riconosciuta competenza nel settore sanitario e culturale inerente alla sanità ed alle scienze mediche od affini, che siano in grado di contribuire fattivamente alle iniziative dell'Associazione; 

  • Enti, associazioni, organismi scientifici che operino con l'intento di promuovere la formazione, la ricerca o la comunicazione nel campo della medicina e delle scienze biomediche ed affini.

L'Associazione è composta dalla seguenti categorie di soci: 

Ordinari 

I soci ordinari hanno diritto di voto, possono essere eletti nelle cariche sociali e pagano la quota annuale ordinaria. Si distinguono in: 

A) Persone fisiche: laureati in medicina e chirurgia. 

B) Persone giuridiche: Enti, Associazioni, Fondazioni, Società, Istituzioni che operino con l'intento di promuovere la formazione, la ricerca o la comunicazione nel campo della Medicina e delle scienze biomediche. Essi pagano una quota annuale speciale stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di esprimere un unico voto in assemblea da parte del rappresentante legale o suo delegato. 

Onorari 

Sono persone fisiche, Enti, Società, Associazioni, Fondazioni che fossero proclamati tali dal Consiglio Direttivo per il loro contributo alla promozione della Medicina o delle scienze biomediche e comunque per meriti insigni. I soci onorari non hanno diritto di voto, non possono essere eletti nelle cariche sociali e non pagano la quota annuale ordinaria. Hanno diritto di parola. 

Straordinari 

Non laureati in medicina e chirurgia con particolare competenza nel settore sanitario o scientifico-culturale in ambito biomedico. I soci straordinari non hanno diritto al voto, non possono essere eletti nelle cariche sociali, ma hanno diritto di parola; essi pagano la quota annuale ordinaria. 

Sostenitori 

Persone fisiche, Enti, Società, Associazioni, che intendano sostenere l'Associazione a perseguire gli scopi sociali di cui all'articolo 4 del presente statuto. I soci sostenitori non hanno diritto di voto, non possono essere eletti negli organi sociali e pagano una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 "Recesso - Decadenza- Esclusione" 

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'associato che non voglia o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati interdetti o inabilitati. Lo scioglimento del rapporto associativo per decadenza limitatamente all'associato ha effetto dall'annotazione nel libro degli associati. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato: 

a) che commette gravi inadempienze derivanti dalle obbligazioni previste dalla legge o dal contratto associativo; 

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa 

c) che in qualunque modo arrechi grave danno all'Associazione. 

L'esclusione diventa operante, limitatamente all'associato, dall'annotazione nel libro degli associati. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante raccomandata, anche a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dagli associati.

Art. 8 "Patrimonio ed esercizio finanziario" 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • quote annuali versate dagli associati; 

  • sovvenzioni e contributi, anche a titolo di lascito e donazione; 

  • proventi derivanti da royalties per diritti di autore; 

  • corrispettivi a fronte di ricerche, consulenze, partecipazione ad iniziative di carattere scientifico; 

  • beni mobili ed immobili comunque acquisiti.

Il patrimonio è amministrato dal Presidente con la collaborazione del Tesoriere, cui spetta il compito di provvedere al deposito dei fondi e dei finanziamenti ottenuti, nelle forme deliberate dall'Assemblea, presso gli istituti bancari che saranno prescelti dalla medesima. I frutti di tale patrimonio potranno essere anch'essi destinati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'assemblea, il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo del successivo esercizio. Le sezioni periferiche godono di un'esercizio finanziario autonomo. Resta inteso che da nessun atto o comportamento della singola sezione, senza margini di discrezionalità, potrà comunque discendere alcuna forma di responsabilità a carico dell'Associazione. E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione agli associati durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 "Organi dell'Associazione" 

Organi dell'Associazione sono: 

  • l'Assemblea generale degli Associati;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente ed eventualmente più vicepresidenti;

  • il Tesoriere; 

  • il Collegio dei Sindaci;

  • il Comitato Scientifico nazionale;

  • il Collegio dei Probiviri; 

  • i Delegati regionali.

Il massimo Organo dell'Associazione è l'assemblea generale degli associati, che, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e del programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la nomina delle cariche associative. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, o allorquando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati e comunque in caso di proposte di modifica dello Statuto. L'avviso di convocazione è fatto pervenire agli associati, con mezzo idoneo ed in tempi adeguati, solitamente almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'assemblea, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i sindaci effettivi. Le cariche sociali di ogni tipo non sono retribuite. L'elezione alle cariche degli Organi Sociali avviene per scrutinio segreto senza vincolo di mandato per la rielezione. Tutte le cariche sono soggette a scadenza ogni 3 anni.

Art. 10 "Partecipazione all'Assemblea generale" 

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative dovute. In caso di impedimento o di assenza, ciascun associato può farsi rappresentare con delega scritta. Ciascun associato ordinario ha diritto ad un voto. Nessun associato può avere più di dieci deleghe.

Art. 11 "Convocazione ed attività dell'Assemblea generale" 

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, tema per il quale occorrerà, limitatamente alla seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di almeno i due/terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole di almeno i tre/quinti dei voti degli associati presenti o rappresentati aventi diritto di voto. Per le votazioni si procederà, di norma, con il sistema del voto palese per alzata di mano o divisione tranne che nei casi più avanti specificati. Si procederà allo scrutinio segreto per l'elezione dei rappresentanti nei vari Organi dell'Associazione o qualora almeno un terzo degli associati, presenti o rappresentati, aventi diritto di voto, ne faccia richiesta e limitatamente alle deliberazioni ove questa forma non contrasti con norme di legge o leda i diritti degli associati. Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto in apposito libro un processo verbale a cura del Segretario. Il verbale deve essere letto, approvato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario della stessa.

Art. 12 "Presidenza dell'Assemblea generale"

L'assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal vice presidente o dal più anziano dei vicepresidenti presenti, o dal più anziano di iscrizione, o, a parità di anzianità di iscrizione, di età, dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario che redigerà il relativo verbale.

Art. 13 "Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo"

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri stabilito dall'assemblea, ma comunque non inferiore a 7. I membri vengono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea medesima, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ogni socio ordinario è eleggibile. Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, o su domanda scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Il relativo ordine del giorno è inviato, di norma, ai membri del Consiglio almeno dieci giorni prima della riunione, ma, in caso di urgenza, anche entro un termine più breve. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, fatta eccezione solo per quegli atti che, per legge o statuto, sono attribuiti all'assemblea. Ogni deliberazione in merito all'attività dell'Associazione dovrà essere adottata nell'ambito delle direttive e degli orientamenti stabiliti dall'assemblea degli associati. Il Consiglio direttivo è legalmente costituito in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà più uno dei membri in carica ed in seconda convocazione qualora siano presenti almeno 4 dei membri in carica. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, salvo diversa disposizione dell'Assemblea, rimangono, in carica per tre anni e sono rieleggibili senza vincoli di mandato.

Art. 14 " Nomina del Presidente e di altre cariche in seno all'Associazione" 

Il Consiglio Direttivo legalmente costituitosi elegge nel suo seno, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed il Tesoriere che rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili senza vincolo di mandato. Al solo fine di realizzare gli atti necessari e collegati alla costituzione dell'Associazione e fino al momento in cui si terrà la prima riunione validamente costituita dell'assemblea degli associati, da tenersi comunque entro quarantacinque giorni dalla firma dell'atto costitutivo, il Presidente protempore sarà: il Dottor Luca Puccetti. La redazione del bilancio di esercizio non è delegabile e rimane di competenza del Consiglio Direttivo. Affinché siano valide le deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 "Funzioni del Presidente e del Tesoriere" 

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Tesoriere presiede all'amministrazione dell'Associazione ed in particolare alla gestione dei fondi di competenza. Egli prepara inoltre il prospetto dei bilanci dell'Associazione.

Art. 16 "Collegio Dei Sindaci" 

Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente e due membri effettivi, associati o non associati, nominati dall'Assemblea. Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni previste dal Codice Civile. Il Collegio nomina al proprio interno un membro con funzioni di Presidente. I membri del Collegio provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed esprimono il proprio parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dei singoli esercizi, redigendo una relazione di cui viene data lettura all'Assemblea. Per svolgere il proprio incarico essi hanno facoltà di esaminare i documenti contabili dell'amministrazione. Il Presidente del Collegio dei Sindaci ha altresì il ruolo di affiancare ed eventualmente sostituire in caso di impedimento il Tesoriere

Art. 17 "Comitato scientifico" 

Il Comitato Scientifico è nominato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo legalmente costituitosi. Il numero dei membri facenti parte del Comitato Scientifico è deciso dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Scientifico sono, di regola, scelti tra studiosi, ricercatori professionisti, tecnici, operatori che si siano contraddistinti per i risultati e per i titoli conseguiti nell'ambito della loro attività scientifica o professionale. Del Comitato Scientifico fa parte, pur senza diritto di voto in questo ambito, il presidente in carica dell'Associazione.Tra coloro che ne fanno parte il Comitato Scientifico propone, a maggioranza semplice, al Consiglio Direttivo le nomine di: 

  • un direttore scientifico;

  • un segretario scientifico.

 Le nomine alle sopraelencate cariche sono soggette all'approvazione a maggioranza semplice da parte del Consiglio Direttivo legalmente costituitosi. Il direttore convoca il Comitato Scientifico di propria iniziativa, o su richiesta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo della medesima ovvero quando non meno di un terzo dei membri del Comitato Scientifico stesso ne facciano richiesta motivata. I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica fino a quando non manifestino l'intenzione di recedere dall'incarico o siano revocati. I membri del Comitato Scientifico possono essere revocati, a maggioranza semplice solo dal Consiglio Direttivo legalmente costituitosi. Le cariche di direttore e segretario scientifico sono soggette a scadenza ogni 3 anni, senza vincolo di rieleggibilità. Il Comitato Scientifico legalmente costituitosi può chiedere a maggioranza semplice al Consiglio Direttivo di revocare le nomine di direttore scientifico e/o segretario scientifico in base ad una motivata richiesta. Il direttore e/o il segretario scientifico, come ogni altro membro del Comitato scientifico, possono essere revocati in qualunque momento, a maggioranza semplice, dal Consiglio direttivo legalmente costituitosi. Il Comitato Scientifico è regolarmente costituito in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri in carica. In seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei membri in carica presenti. Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto un verbale ad opera del segretario o suo delegato che resta a disposizione di tutti i membri del Comitato Scientifico ed è trasmesso al Presidente dell'Associazione. Il Comitato Scientifico, su proposta del Presidente dell'Associazione, fornisce pareri al Consiglio Direttivo sulla validità scientifica delle iniziative poste in essere dall'Associazione medesima. In particolare esamina le iniziative formative inerenti all'educazione medica continua che l'Associazione si prefigge di realizzare valutandone gli scopi, l'impianto scientifico, la metodologia e l'applicabilità. Il Comitato Scientifico può anche formulare spontaneamente proposte al Consiglio Direttivo, che può approvarle a maggioranza semplice o rigettarle, in merito a progetti formativi, ricerche ed iniziative, purché coerenti con gli scopi sociali di cui all' articolo 4 del presente statuto.

Art. 18 - "Collegio dei probiviri" 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall' Assemblea. Il Collegio nella prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e giudicare gli atti ed i comportamenti degli associati che appaiano lesivi del prestigio, della dignità o delle finalità dell'Associazione, o che si pongano in contrasto con i principi deontologici della classe medica. Il Collegio dei Probiviri ha inoltre il compito di esaminare e giudicare gli atti ed i comportamenti delle sezioni periferiche dell'Associazione che appaiano in contrasto con le linee di attività definite a livello nazionale. Il ricorso ai probiviri può essere inoltrato da ciascun associato. Il Collegio dei probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

  • proscioglimento ;

  • diffida;

  • censura;

  • espulsione.

Il giudizio del Collegio dei probiviri è definitivo e contro di esso non è consentito reclamo interno all'Associazione.

Art. 19 - "Sezioni periferiche" 

Gli associati potranno istituire sezioni periferiche e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione all'attività dell'Associazione e per avere efficienti centri di vita associativa. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni periferiche verranno autodeterminate di volta dagli associati che desiderino istituirle. La costituzione della sezione periferica dovrà essere notificata al Presidente dell'Associazione. Ogni Sezione periferica ha piena autonomia giuridica, gestionale, organizzativa, economica e fiscale. Essa è federata all'Associazione in quanto ne persegue gli scopi, gli obiettivi ed i fini e concorre a realizzare quelle iniziative proposte dall'Associazione che la sezione medesima ritenga, in piena autonomia, di accettare, operando sempre nell'ambito del presente statuto che dovrà dichiarare di accettare integralmente e rispettare completamente. Pertanto ogni sezione potrà realizzare le iniziative proposte dall'Associazione o da altre sezioni della medesima che ritenga di dover attuare, senza alcun vincolo gerarchico ed essendo esclusi ogni obbligo e responsabilità tra la sezione e l'Associazione. Coi limiti di cui al presente articolo, l'attività delle Sezioni è dunque ampiamente discrezionale, ma nessuna deliberazione potrà essere presa laddove si ponga in contrasto con le finalità o col prestigio dell'Associazione. Da nessun atto o comportamento della singola sezione potrà comunque discendere alcuna forma di responsabilità a carico dell'Associazione medesima. Ogni sezione potrà dotarsi della forma giuridica e dei regolamenti che riterrà più opportuni, tuttavia per potersi federare all'Associazione dovrà dichiarare di rispettarne lo statuto e dotarsi di strumenti regolamentatori e/o statutari che rispettino i criteri fissati dal decreto del ministero della salute 31 maggio 2004 (GU n. 153 del 2-7-2004) ed i punti sottoelencati: La Sezione deve prevedere l'istituzione almeno di: Assemblea della Sezione Consiglio direttivo della Sezione (CDS) Presidente della Sezione. La gestione dei mezzi finanziari della sezione è svolta autonomamente da parte degli organi deputati delle varie sezioni, ma deve essere effettuata in ossequio delle finalità dell'Associazione e nei limiti fissati dal presente statuto. Qualora vengano a cessare i requisiti specificati nel presente articolo o l'attività della sezione si ponga in contrasto con lo statuto dell'Associazione ovvero cagioni un danno alla medesima potrà essere rescisso ogni vincolo federativo tra la sezione e l'Associazione con delibera del consiglio direttivo della medesima. In qualunque momento la sezione potrà rescindere il patto federativo con l'Associazione.

Art. 20 "Delegati regionali"

I Delegati Regionali hanno il compito di intrattenere rapporti con le Istituzioni ed Enti regionali sulla base delle scelte di politica nazionale e regionale, di coordinare le sezioni periferiche e di raccordare le iniziative dell'Associazione con quelle delle sezioni locali. I delegati regionali sono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in ragione di almeno uno per regione. I Delegati Regionali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tra i Delegati Regionali e le sezioni locali, con i relativi organi di rappresentanza, non sussiste alcun vincolo gerarchico. I delegati regionali sono soggetti agli altri organi dell'Associazione.

Art. 21 "Scioglimento dell'Associazione"

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile ne delibererà lo scioglimento, provvederà alla nomina di uno più liquidatori. Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto per fini analoghi e similari a quelli dell'Associazione, escluso ogni riparto tra gli associati.

Art. 22 "Disposizioni generali e richiamo alle norme legislative"

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e nell'atto costitutivo valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.



 
 
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Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22