Art. 1 "Denominazione"
E' costituita in Pisa l'associazione denominata "Promed Galileo" di
seguito denominata "Associazione".
Art. 2 "Sede"
L'Associazione ha sede legale provvisoriamente in Pisa via del Borghetto
numero civico settantasette.
Art. 3 "Durata"
La durata dell'Associazione è stabilita fino al 2090. Alla scadenza essa
s'intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio, se non interverrà
disdetta da notificare agli associati almeno centottanta giorni prima della
scadenza del termine di durata inizialmente prevista o prorogato.
Art. 4 "Scopo-Oggetto"
L'Associazione è interdisciplinare e non ha scopo di lucro e persegue
finalità di promozione, sostegno e valorizzazione professionale dei medici e
dei cultori delle discipline mediche ed affini, di formazione e ricerca
scientifica in ambito biomedico e sanitario. Le suddette attività sono
finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le
competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti
degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo
di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni
sanitarie erogate; Le prestazioni degli associati in favore dell'Associazione
potranno avvenire in forma di collaborazione autonoma. La tutela degli associati
viene esercitata dall'Associazione nell'ambito delle leggi in materia, dello
Statuto e di eventuali Regolamenti. Le adesioni ad organismi ed Enti saranno
deliberate dal Consiglio Direttivo. Oggetto dell'Associazione è ogni attività
e quant'altro nel tempo sia funzionale ed idoneo ad elevare qualitativamente
l'attività professionale dei medici. In particolare l'Associazione si propone
di realizzare il seguente oggetto:
-
la promozione di rapporti e/o accordi con altre società, associazioni ed
organismi scientifici aventi scopi affini e/o complementari a quelli
dell'Associazione;
-
l'organizzazione e realizzazione di attività scientifiche e di ricerca
finalizzate, la gestione di studi epidemiologici, clinici, di farmaco -
sorveglianza, di farmaco - economia, raccolta ed elaborazione di dati, anche
per conto terzi;
-
la promozione e l'istituzione di borse di studio, di viaggio o soggiorno,
di premi e compensi per studi e ricerche;
-
la realizzazione di attività di aggiornamento professionale e di
formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di
attività formativa di educazione medica continua la realizzazione di corsi
di formazione ed aggiornamento professionale e di convegni nel campo delle
scienze biomediche ed affini, anche fruibili a distanza mediante mezzi
telematici e/o di stampa o di comunicazione, la promozione di scambi
culturali, l'organizzazione di dibattiti e convegni e la pubblicazione di
documenti scientifici e di materiali divulgativi;
-
la creazione di una Organizzazione Dipartimentale per la didattica e la
ricerca anche nella Medicina del Territorio;
-
l'educazione sanitaria della popolazione organizzando, direttamente e/o in
collaborazione con altri soggetti terzi, incontri rivolti al pubblico e
diffusi anche mediante mezzi di telecomunicazione e di informazione;
-
la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati alla pubblicazione
di articoli, riviste e periodici in ambito scientifico biomedico e la cura
della pubblicazione di materiali aventi preminente carattere scientifico e
culturale in ambito biomedico quali: riviste periodiche, libri,
enciclopedie, edizioni multimediali e telematiche;
-
la cura e la realizzazione di iniziative editoriali per lo sviluppo della
professione medica e della ricerca scientifica biomedica, anche attraverso
convenzioni con enti, società o istituzioni pubblici e privati;
-
l'espressione di pareri su aspetti della Medicina inerenti la Bioetica e
le Biotecnologie e le informazioni mediche rivolte al pubblico;
-
la stipula di convenzioni sia con università italiane e/o estere, sia con
altri enti o soggetti, pubblici e privati, per il raggiungimento degli scopi
dell'Associazione;
-
la collaborazione con il Ministero della salute, le regioni, le aziende
sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitari, pubblici e privati,
associazioni e scuole;
-
la formulazione di linee guida in collaborazione con l' Agenzia per i
Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M. e con altri enti ed
istituzioni, pubblici e privati;
-
l'implementazione, anche mediante procedure di "outsourcing", di
sistemi di verifica riguardanti la tipologia e la qualita' delle attivita'
svolte;
-
la tutela, con l'esclusione di quella sindacale, del prestigio e della
dignità professionale degli associati, il conferimento di rappresentanze,
la nomina di commissari e concessionari.
Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione può avvalersi di
consulenti, anche esterni, cui affidare compiti inerenti od affini alle
finalità sociali. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a
quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti necessari od utili alla
realizzazione degli scopi associativi.
Art. 5 "Limitazioni"
L'Associazione non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse,
salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua; le attività
sociali saranno finanziate attraverso i contributi degli associati e/o di enti
pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che
configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.),
anche se forniti attraverso soggetti collegati; le attività di educazione
medica continua (ECM) saranno autofinanziate o finanziate con i contributi degli
associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle
industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei
limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
L'Associazione non esercita alcuna funzione di tipo sindacale. E' vietato
all'associato di porre in essere qualsiasi comportamento che possa recar danno
all'Associazione o che possa configurarsi come contrario ai regolamenti
dell'Associazione, o comunque lesivo nei confronti degli altri associati.
Art. 6 "Associati"
Dell'Associazione fanno parte coloro che hanno proceduto alla sua
costituzione e tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal
presente statuto, ne faranno richiesta, essendo esclusa ogni discriminazione di
tipo personale e/o legata all'ambito lavorativo. Chi intenda essere ammesso come
associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda contenente i seguenti
elementi:
-
dati identificativi del candidato associato;
-
impegno al versamento della quota di iscrizione, se dovuta;
-
dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle
deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
-
impegno a non porre in essere qualsiasi comportamento che possa recar
danno all'Associazione o che possa configurarsi come contrario allo statuto
ed ai regolamenti dell'Associazione o comunque lesivo nei confronti degli
altri associati;
-
liberatoria circa il trattamento dei dati personali finalizzato all'
iscrizione dell'associando ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia.
Dell'Associazione possono far parte :
-
Medici;
-
Professionisti, anche non laureati in medicina e chirurgia, purché con
riconosciuta competenza nel settore sanitario e culturale inerente alla
sanità ed alle scienze mediche od affini, che siano in grado di contribuire
fattivamente alle iniziative dell'Associazione;
-
Enti, associazioni, organismi scientifici che operino con l'intento di
promuovere la formazione, la ricerca o la comunicazione nel campo della
medicina e delle scienze biomediche ed affini.
L'Associazione è composta dalla seguenti categorie di soci:
Ordinari
I soci ordinari hanno diritto di voto, possono essere eletti nelle cariche
sociali e pagano la quota annuale ordinaria. Si distinguono in:
A) Persone fisiche: laureati in medicina e chirurgia.
B) Persone giuridiche: Enti, Associazioni, Fondazioni, Società, Istituzioni
che operino con l'intento di promuovere la formazione, la ricerca o la
comunicazione nel campo della Medicina e delle scienze biomediche. Essi pagano
una quota annuale speciale stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di
esprimere un unico voto in assemblea da parte del rappresentante legale o suo
delegato.
Onorari
Sono persone fisiche, Enti, Società, Associazioni, Fondazioni che fossero
proclamati tali dal Consiglio Direttivo per il loro contributo alla promozione
della Medicina o delle scienze biomediche e comunque per meriti insigni. I soci
onorari non hanno diritto di voto, non possono essere eletti nelle cariche
sociali e non pagano la quota annuale ordinaria. Hanno diritto di parola.
Straordinari
Non laureati in medicina e chirurgia con particolare competenza nel settore
sanitario o scientifico-culturale in ambito biomedico. I soci straordinari non
hanno diritto al voto, non possono essere eletti nelle cariche sociali, ma hanno
diritto di parola; essi pagano la quota annuale ordinaria.
Sostenitori
Persone fisiche, Enti, Società, Associazioni, che intendano sostenere
l'Associazione a perseguire gli scopi sociali di cui all'articolo 4 del presente
statuto. I soci sostenitori non hanno diritto di voto, non possono essere eletti
negli organi sociali e pagano una quota annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo.
Art. 7 "Recesso - Decadenza- Esclusione"
La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione e per
causa di morte. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere
l'associato che non voglia o che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi associativi. La decadenza è pronunciata dal
Consiglio Direttivo nei confronti degli associati interdetti o inabilitati. Lo
scioglimento del rapporto associativo per decadenza limitatamente all'associato
ha effetto dall'annotazione nel libro degli associati. L'esclusione sarà
deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:
a) che commette gravi inadempienze derivanti dalle obbligazioni previste
dalla legge o dal contratto associativo;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota
associativa
c) che in qualunque modo arrechi grave danno all'Associazione.
L'esclusione diventa operante, limitatamente all'associato, dall'annotazione
nel libro degli associati. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo in
materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati
destinatari mediante raccomandata, anche a mano con rispettiva ricevuta. Tale
forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate
dagli associati.
Art. 8 "Patrimonio ed esercizio
finanziario"
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
-
quote annuali versate dagli associati;
-
sovvenzioni e contributi, anche a titolo di lascito e donazione;
-
proventi derivanti da royalties per diritti di autore;
-
corrispettivi a fronte di ricerche, consulenze, partecipazione ad
iniziative di carattere scientifico;
-
beni mobili ed immobili comunque acquisiti.
Il patrimonio è amministrato dal Presidente con la collaborazione del
Tesoriere, cui spetta il compito di provvedere al deposito dei fondi e dei
finanziamenti ottenuti, nelle forme deliberate dall'Assemblea, presso gli
istituti bancari che saranno prescelti dalla medesima. I frutti di tale
patrimonio potranno essere anch'essi destinati al raggiungimento degli scopi
dell'Associazione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e chiude
il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio
verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da
parte dell'assemblea, il rendiconto economico e finanziario e il bilancio
preventivo del successivo esercizio. Le sezioni periferiche godono di
un'esercizio finanziario autonomo. Resta inteso che da nessun atto o
comportamento della singola sezione, senza margini di discrezionalità, potrà
comunque discendere alcuna forma di responsabilità a carico dell'Associazione.
E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione agli
associati durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9 "Organi dell'Associazione"
Organi dell'Associazione sono:
-
l'Assemblea generale degli Associati;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente ed eventualmente più vicepresidenti;
-
il Tesoriere;
-
il Collegio dei Sindaci;
-
il Comitato Scientifico nazionale;
-
il Collegio dei Probiviri;
-
i Delegati regionali.
Il massimo Organo dell'Associazione è l'assemblea generale degli associati,
che, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli
associati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto,
vincolano tutti gli associati. L'assemblea ordinaria deve essere convocata
almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per
l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e del programma di attività
predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la nomina delle cariche
associative. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga
necessario il Consiglio Direttivo, o allorquando ne faccia richiesta almeno un
terzo degli associati e comunque in caso di proposte di modifica dello Statuto.
L'avviso di convocazione è fatto pervenire agli associati, con mezzo idoneo ed
in tempi adeguati, solitamente almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'adunanza e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo
dell'assemblea, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il giorno,
l'ora ed il luogo della seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento delle
suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano
presenti tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i
sindaci effettivi. Le cariche sociali di ogni tipo non sono retribuite.
L'elezione alle cariche degli Organi Sociali avviene per scrutinio segreto senza
vincolo di mandato per la rielezione. Tutte le cariche sono soggette a scadenza
ogni 3 anni.
Art. 10 "Partecipazione all'Assemblea
generale"
Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con
il versamento delle quote associative dovute. In caso di impedimento o di
assenza, ciascun associato può farsi rappresentare con delega scritta. Ciascun
associato ordinario ha diritto ad un voto. Nessun associato può avere più di
dieci deleghe.
Art. 11 "Convocazione ed attività dell'Assemblea
generale"
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti associati
che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. In seconda
convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati, intervenuti o rappresentati,
aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei
presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno,
salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, tema per il quale occorrerà,
limitatamente alla seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di
almeno i due/terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole di almeno i
tre/quinti dei voti degli associati presenti o rappresentati aventi diritto di
voto. Per le votazioni si procederà, di norma, con il sistema del voto palese
per alzata di mano o divisione tranne che nei casi più avanti specificati. Si
procederà allo scrutinio segreto per l'elezione dei rappresentanti nei vari
Organi dell'Associazione o qualora almeno un terzo degli associati, presenti o
rappresentati, aventi diritto di voto, ne faccia richiesta e limitatamente alle
deliberazioni ove questa forma non contrasti con norme di legge o leda i diritti
degli associati. Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto in apposito
libro un processo verbale a cura del Segretario. Il verbale deve essere letto,
approvato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario della
stessa.
Art. 12 "Presidenza dell'Assemblea generale"
L'assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di assenza od impedimento
del Presidente, l'assemblea è presieduta dal vice presidente o dal più anziano
dei vicepresidenti presenti, o dal più anziano di iscrizione, o, a parità di
anzianità di iscrizione, di età, dei membri del Consiglio Direttivo. Il
Presidente dell'assemblea nomina un Segretario che redigerà il relativo
verbale.
Art. 13 "Composizione e funzioni del Consiglio
Direttivo"
L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di
membri stabilito dall'assemblea, ma comunque non inferiore a 7. I membri vengono
eletti a scrutinio segreto dall'assemblea medesima, durano in carica tre anni e
sono rieleggibili. Ogni socio ordinario è eleggibile. Il Consiglio Direttivo si
riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, o su domanda
scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Il relativo ordine del giorno è
inviato, di norma, ai membri del Consiglio almeno dieci giorni prima della
riunione, ma, in caso di urgenza, anche entro un termine più breve. Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell'Associazione, fatta eccezione solo per quegli atti che, per legge o
statuto, sono attribuiti all'assemblea. Ogni deliberazione in merito
all'attività dell'Associazione dovrà essere adottata nell'ambito delle
direttive e degli orientamenti stabiliti dall'assemblea degli associati. Il
Consiglio direttivo è legalmente costituito in prima convocazione qualora siano
presenti almeno la metà più uno dei membri in carica ed in seconda
convocazione qualora siano presenti almeno 4 dei membri in carica. Tutti i
membri del Consiglio Direttivo, salvo diversa disposizione dell'Assemblea,
rimangono, in carica per tre anni e sono rieleggibili senza vincoli di mandato.
Art. 14 " Nomina del Presidente e di altre
cariche in seno all'Associazione"
Il Consiglio Direttivo legalmente costituitosi elegge nel suo seno, a
maggioranza semplice dei presenti, il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed
il Tesoriere che rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili senza
vincolo di mandato. Al solo fine di realizzare gli atti necessari e collegati
alla costituzione dell'Associazione e fino al momento in cui si terrà la prima
riunione validamente costituita dell'assemblea degli associati, da tenersi
comunque entro quarantacinque giorni dalla firma dell'atto costitutivo, il
Presidente protempore sarà: il Dottor Luca Puccetti. La redazione del bilancio
di esercizio non è delegabile e rimane di competenza del Consiglio Direttivo.
Affinché siano valide le deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la
presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Art. 15 "Funzioni del Presidente e del
Tesoriere"
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale
dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Tesoriere presiede
all'amministrazione dell'Associazione ed in particolare alla gestione dei fondi
di competenza. Egli prepara inoltre il prospetto dei bilanci dell'Associazione.
Art. 16 "Collegio Dei Sindaci"
Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente e due membri effettivi,
associati o non associati, nominati dall'Assemblea. Il Collegio dei Sindaci
esercita le funzioni previste dal Codice Civile. Il Collegio nomina al proprio
interno un membro con funzioni di Presidente. I membri del Collegio provvedono
al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e
delle scritture contabili ed esprimono il proprio parere sul bilancio preventivo
e sul bilancio consuntivo dei singoli esercizi, redigendo una relazione di cui
viene data lettura all'Assemblea. Per svolgere il proprio incarico essi hanno
facoltà di esaminare i documenti contabili dell'amministrazione. Il Presidente
del Collegio dei Sindaci ha altresì il ruolo di affiancare ed eventualmente
sostituire in caso di impedimento il Tesoriere
Art. 17 "Comitato scientifico"
Il Comitato Scientifico è nominato a maggioranza semplice dal Consiglio
Direttivo legalmente costituitosi. Il numero dei membri facenti parte del
Comitato Scientifico è deciso dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato
Scientifico sono, di regola, scelti tra studiosi, ricercatori professionisti,
tecnici, operatori che si siano contraddistinti per i risultati e per i titoli
conseguiti nell'ambito della loro attività scientifica o professionale. Del
Comitato Scientifico fa parte, pur senza diritto di voto in questo ambito, il
presidente in carica dell'Associazione.Tra coloro che ne fanno parte il Comitato
Scientifico propone, a maggioranza semplice, al Consiglio Direttivo le nomine
di:
Le nomine alle sopraelencate cariche sono soggette all'approvazione a
maggioranza semplice da parte del Consiglio Direttivo legalmente costituitosi.
Il direttore convoca il Comitato Scientifico di propria iniziativa, o su
richiesta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo della
medesima ovvero quando non meno di un terzo dei membri del Comitato Scientifico
stesso ne facciano richiesta motivata. I membri del Comitato Scientifico
rimangono in carica fino a quando non manifestino l'intenzione di recedere
dall'incarico o siano revocati. I membri del Comitato Scientifico possono essere
revocati, a maggioranza semplice solo dal Consiglio Direttivo legalmente
costituitosi. Le cariche di direttore e segretario scientifico sono soggette a
scadenza ogni 3 anni, senza vincolo di rieleggibilità. Il Comitato Scientifico
legalmente costituitosi può chiedere a maggioranza semplice al Consiglio
Direttivo di revocare le nomine di direttore scientifico e/o segretario
scientifico in base ad una motivata richiesta. Il direttore e/o il segretario
scientifico, come ogni altro membro del Comitato scientifico, possono essere
revocati in qualunque momento, a maggioranza semplice, dal Consiglio direttivo
legalmente costituitosi. Il Comitato Scientifico è regolarmente costituito in
prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri in
carica. In seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il
numero dei membri in carica presenti. Delle riunioni del Comitato Scientifico è
redatto un verbale ad opera del segretario o suo delegato che resta a
disposizione di tutti i membri del Comitato Scientifico ed è trasmesso al
Presidente dell'Associazione. Il Comitato Scientifico, su proposta del
Presidente dell'Associazione, fornisce pareri al Consiglio Direttivo sulla
validità scientifica delle iniziative poste in essere dall'Associazione
medesima. In particolare esamina le iniziative formative inerenti all'educazione
medica continua che l'Associazione si prefigge di realizzare valutandone gli
scopi, l'impianto scientifico, la metodologia e l'applicabilità. Il Comitato
Scientifico può anche formulare spontaneamente proposte al Consiglio Direttivo,
che può approvarle a maggioranza semplice o rigettarle, in merito a progetti
formativi, ricerche ed iniziative, purché coerenti con gli scopi sociali di cui
all' articolo 4 del presente statuto.
Art. 18 - "Collegio dei probiviri"
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall' Assemblea.
Il Collegio nella prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente ed il
Segretario. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e giudicare gli
atti ed i comportamenti degli associati che appaiano lesivi del prestigio, della
dignità o delle finalità dell'Associazione, o che si pongano in contrasto con
i principi deontologici della classe medica. Il Collegio dei Probiviri ha
inoltre il compito di esaminare e giudicare gli atti ed i comportamenti delle
sezioni periferiche dell'Associazione che appaiano in contrasto con le linee di
attività definite a livello nazionale. Il ricorso ai probiviri può essere
inoltrato da ciascun associato. Il Collegio dei probiviri può adottare i
seguenti provvedimenti:
-
proscioglimento ;
-
diffida;
-
censura;
-
espulsione.
Il giudizio del Collegio dei probiviri è definitivo e contro di esso non è
consentito reclamo interno all'Associazione.
Art. 19 - "Sezioni periferiche"
Gli associati potranno istituire sezioni periferiche e forme di
coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante
partecipazione all'attività dell'Associazione e per avere efficienti centri di
vita associativa. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale
delle sezioni periferiche verranno autodeterminate di volta dagli associati che
desiderino istituirle. La costituzione della sezione periferica dovrà essere
notificata al Presidente dell'Associazione. Ogni Sezione periferica ha piena
autonomia giuridica, gestionale, organizzativa, economica e fiscale. Essa è
federata all'Associazione in quanto ne persegue gli scopi, gli obiettivi ed i
fini e concorre a realizzare quelle iniziative proposte dall'Associazione che la
sezione medesima ritenga, in piena autonomia, di accettare, operando sempre
nell'ambito del presente statuto che dovrà dichiarare di accettare
integralmente e rispettare completamente. Pertanto ogni sezione potrà
realizzare le iniziative proposte dall'Associazione o da altre sezioni della
medesima che ritenga di dover attuare, senza alcun vincolo gerarchico ed essendo
esclusi ogni obbligo e responsabilità tra la sezione e l'Associazione. Coi
limiti di cui al presente articolo, l'attività delle Sezioni è dunque
ampiamente discrezionale, ma nessuna deliberazione potrà essere presa laddove
si ponga in contrasto con le finalità o col prestigio dell'Associazione. Da
nessun atto o comportamento della singola sezione potrà comunque discendere
alcuna forma di responsabilità a carico dell'Associazione medesima. Ogni
sezione potrà dotarsi della forma giuridica e dei regolamenti che riterrà più
opportuni, tuttavia per potersi federare all'Associazione dovrà dichiarare di
rispettarne lo statuto e dotarsi di strumenti regolamentatori e/o statutari che
rispettino i criteri fissati dal decreto del ministero della salute 31 maggio
2004 (GU n. 153 del 2-7-2004) ed i punti sottoelencati: La Sezione deve
prevedere l'istituzione almeno di: Assemblea della Sezione Consiglio direttivo
della Sezione (CDS) Presidente della Sezione. La gestione dei mezzi finanziari
della sezione è svolta autonomamente da parte degli organi deputati delle varie
sezioni, ma deve essere effettuata in ossequio delle finalità dell'Associazione
e nei limiti fissati dal presente statuto. Qualora vengano a cessare i requisiti
specificati nel presente articolo o l'attività della sezione si ponga in
contrasto con lo statuto dell'Associazione ovvero cagioni un danno alla medesima
potrà essere rescisso ogni vincolo federativo tra la sezione e l'Associazione
con delibera del consiglio direttivo della medesima. In qualunque momento la
sezione potrà rescindere il patto federativo con l'Associazione.
Art. 20 "Delegati regionali"
I Delegati Regionali hanno il compito di intrattenere rapporti con le
Istituzioni ed Enti regionali sulla base delle scelte di politica nazionale e
regionale, di coordinare le sezioni periferiche e di raccordare le iniziative
dell'Associazione con quelle delle sezioni locali. I delegati regionali sono
eletti a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in
ragione di almeno uno per regione. I Delegati Regionali durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. Tra i Delegati Regionali e le sezioni locali, con i
relativi organi di rappresentanza, non sussiste alcun vincolo gerarchico. I
delegati regionali sono soggetti agli altri organi dell'Associazione.
Art. 21 "Scioglimento dell'Associazione"
Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento
dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, con la maggioranza prevista
dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile ne delibererà lo scioglimento,
provvederà alla nomina di uno più liquidatori. Il patrimonio residuo,
soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto per fini analoghi e
similari a quelli dell'Associazione, escluso ogni riparto tra gli associati.
Art. 22 "Disposizioni generali e richiamo alle
norme legislative"
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e
nell'atto costitutivo valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi
speciali in materia.
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